Riconoscimento protezione internazionale

Procedura per il riconoscimento della Protezione internazionale

In Italia sono previste tre forme di protezione, consistenti rispettivamente nello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951 relativa allo status di rifugiato, la protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs 251/07 e una terza forma di protezione, nazionale, la protezione umanitaria, disciplinata agli art 19, art 5 co. 6 D.Lgs 286/98 e art 32 legge 189/2002. La procedura prevede una prima fase amministrativa ed una seconda di tipo giurisdizionale, nel caso in cui la fase amministrativa si sia conclusa con una decisione negativa. La legge prevede una procedura unificata per tutte le forme di protezione.