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Italy: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 5 June 2016
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Italy: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, 5 June 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/58d91a234.html [accessed 23 June 2017]
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello

stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli

articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle

convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli

atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio

dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale

o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se

l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero

puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in

tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che

ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,

primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione

civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e

la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo

87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o

tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con

l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero

sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura

cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di

proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4

comporta la nullita' dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano

gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui agli articoli

119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause

impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68

del codice civile, puo' essere impugnata da ciascuna delle parti

dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero

e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e

attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza

dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.

7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il cui

consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di

eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte stessa.

Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso e' stato

dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore

essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo'

essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che e'

cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero

sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualita' personali e'

essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte,

si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le

avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire

lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2),

3) e 4), del codice civile.

8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o

l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullita' della

prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente

giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata

dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che

deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici

e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti

possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro

cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il

proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di

stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi

doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza

morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono

tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria

capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai

bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e

fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere

di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello

stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e'

costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,

simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali

si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le

parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti

dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le

disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del

titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e' causa di

grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta'

dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con

decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del

codice civile.

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice

tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono

essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo'

presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando

il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte

dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o

ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita'

indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono

corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano

le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice

civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo

comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei

diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione

civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si

riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole

«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle

leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche'

negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano

anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello

stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si

applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente

nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4

maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in

materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si

applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del

titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV

del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle

parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti

dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),

della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno

manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi

all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di

scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla

data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo

comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,

12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre

1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro

quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano

manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non

cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il

Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in

materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle

disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di

iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto

internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle

leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che

abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro

istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario

coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute

nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei

decreti.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a

seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di

esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso

tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in

mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri

parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del

termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di

tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri

definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi

entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun

decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo'

adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma

28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un

matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra

persone dello stesso sesso».

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare

il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra

persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite

le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri

nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore

dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si

intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite

stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza

morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita'

o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma

36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento

alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b)

del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al

coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno

diritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alle

informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle

strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o

convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo

rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di

volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le

modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma

scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla,

alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice

civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune

residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare

ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla

convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque

anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del

convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad

abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a

tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il

convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di

comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova

convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto

di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto

ha facolta' di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare

costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per

l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o

causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i

conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del

codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto

che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa

dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili

dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli

incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata

al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora

tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro

subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura

civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o

del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o

amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata

interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero

ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto

illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla

parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il

risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti

patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione

di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua

risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con

atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da

un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme

imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha

ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la

sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i

successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza

dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli

5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione

dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le

comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo'

contenere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in

comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di

lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla

sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice

civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo'

essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con

le modalita' di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle

certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa

prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il

rispetto della dignita' degli appartenenti al contratto di

convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni

anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a

carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine

o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o

condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile

che puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se

concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di

un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;

c) da persona minore di eta';

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del

codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in

pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di

rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di

cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia

pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente

ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle

parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di

cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma

del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei

beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione

medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del

codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per

gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque

discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza

il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltre

che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia

all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso

in cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del

recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', deve

contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al

convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che

ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro

contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto o autenticato

il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione

civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente

superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al

professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di

convivenza l'estratto dell'atto di morte affinche' provveda ad

annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione

del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e'

inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di

convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai

contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in

cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali

che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice

stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro

convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia

in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli

alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata

della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo

438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione

dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice

civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma

e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del

presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro

per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni

di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in

11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per

l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni

di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in

22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di

euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5

milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021,

a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per

l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017

e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla

base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli

oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11

a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro

dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui

al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura

finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la

natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all'art. 1:

Comma 1:

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della

Costituzione:

«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di

solidarieta' politica, economica e sociale.».

«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.».

Comma 4:

- Si riporta il testo dell'art. 87 del Codice civile:

«Art. 87 (Parentela, affinita', adozione). - Non

possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o

uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche

nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato

nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la

cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante

e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto

emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico

ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati

dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione.

L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso

indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da un

matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico

ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e

sesto dell'art. 84.».

Comma 5:

- Si riporta il testo degli articoli 65, 68, 119, 120,

123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile:

«Art. 65 (Nuovo matrimonio del coniuge). - Divenuta

eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il

coniuge puo' contrarre nuovo matrimonio.».

«Art. 68 (Nullita' del nuovo matrimonio). - Il

matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora

la persona della quale fu dichiarata la morte presunta

ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato

nullo.

La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui

e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data

posteriore a quella del matrimonio.».

«Art. 119 (Interdizione). - Il matrimonio di chi e'

stato interdetto per infermita' di mente puo' essere

impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti

coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del

matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in

giudicato, ovvero se l'interdizione e' stata pronunziata

posteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo del

matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata

l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata

l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno.».

«Art. 120 (Incapacita' di intendere o di volere). - Il

matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che,

quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace

di intendere o di volere, per qualunque causa, anche

transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata

coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha

recuperato la pienezza delle facolta' mentali.».

«Art. 123 (Simulazione). - Il matrimonio puo' essere

impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano

convenuto di non adempiere agli obblighi e di non

esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla

celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i

contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente

alla celebrazione medesima.».

«Art. 125 (Azione del pubblico ministero). - L'azione

di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero

dopo la morte di uno dei coniugi.».

«Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del

giudizio). - Quando e' proposta domanda di nullita' del

matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei

coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il

giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i

coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.».

«Art. 127 (Intrasmissibilita' dell'azione). - L'azione

per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se

non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte

dell'attore.».

«Art. 128 (Matrimonio putativo). - Se il matrimonio e'

dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si

producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che

pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno

contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e'

stato estorto con violenza o determinato da timore di

eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del

matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano

per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in

favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede

da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido

rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo

che la nullita' dipenda da incesto.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli

si applica l'art. 251.».

«Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede). - Quando

le condizioni del matrimonio putativo si verificano

rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a

carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre

anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro,

in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove

questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato

a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai

figli, si applica l'art. 155.».

«Art. 129-bis (Responsabilita' del coniuge in mala fede

e del terzo). - Il coniuge al quale sia imputabile la

nullita' del matrimonio, e' tenuto a corrispondere

all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia

annullato, una congrua indennita', anche in mancanza di

prova del danno sofferto. L'indennita' deve comunque

comprendere una somma corrispondente al mantenimento per

tre anni. E' tenuto altresi' a prestare gli alimenti al

coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri

obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullita' del

matrimonio e' tenuto a corrispondere al coniuge in buona

fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita' prevista

nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei

coniugi nel determinare la nullita' del matrimonio e'

solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento

dell'indennita'.».

Comma 7:

Si riporta il testo dell'art. 122, comma 3, numeri 2),

3) e 4), del Codice civile:

«Art. 122 (Violenza ed errore). - Commi 1. e 2.

(Omissis).

L'errore sulle qualita' personali e' essenziale

qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge,

si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo

consenso se le avesse esattamente conosciute e purche'

l'errore riguardi:

1) (Omissis).

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto

non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni,

salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della

celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non

puo' essere proposta prima che la sentenza sia divenuta

irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o

professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato

condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena

non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo'

essere proposta prima che la condanna sia divenuta

irrevocabile;

(Omissis).».

Comma 13:

- Si riporta il testo degli articoli 162, 163, 164 e

166 del Codice civile:

«Art. 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali). - Le

convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto

pubblico sotto pena di nullita'.

La scelta del regime di separazione puo' anche essere

dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo,

ferme restando le disposizioni dell'art. 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte

ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non

risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante

e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al

secondo comma.».

«Art. 163 (Modifica delle convenzioni). - Le modifiche

delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al

matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e'

stipulato col consenso di tutte le persone che sono state

parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto

pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i

suoi effetti se le altre parti esprimono anche

successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del

giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da tutte le

persone che hanno partecipato alla modificazione delle

convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione

hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e' fatta

annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della

trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia

richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.».

«Art. 164 (Simulazione delle convenzioni matrimoniali).

- E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle

convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei

confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se

fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le

persone che sono state parti nelle convenzioni

matrimoniali.».

«Art. 166 (Capacita' dell'inabilitato). - Per la

validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel

contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro

il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e'

necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se

questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla

nomina di un curatore speciale.».

- Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II, III,

IV, V e VI del capo IV del titolo VI del primo libro del

Codice civile:

«Titolo VI - Del matrimonio

Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia

Sezione II - Del fondo patrimoniale; Sezione III -

Della comunione legale; Sezione IV - Della comunione

convenzionale; Sezione V - Del regime di separazione dei

beni; Sezione VI - Dell'impresa familiare.».

Comma 14:

- Si riporta il testo dell'art. 342-ter del Codice

civile:

«Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione). -

Con il decreto di cui all'art. 342-bis il giudice ordina al

coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta

pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e

dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o

del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole

prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi

ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in

particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia

d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti

o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di

istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non

debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice puo' disporre, altresi', ove occorra

l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un

centro di mediazione familiare, nonche' delle associazioni

che abbiano come fine statutario il sostegno e

l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime

di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un

assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto

dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di

mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento

e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata

direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro

dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso

spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai

precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di

protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione

dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno e

puo' essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se

ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente

necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le

modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o

contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice

provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu'

opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della

forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.».

Comma 17:

- Si riporta il testo degli articoli 2118 e 2120 del

Codice civile:

«Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo

indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal

contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il

preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme

corporative], dagli usi o secondo equita'.

In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso

l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della

retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di

preavviso.

La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel

caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di

lavoro.».

«Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di

lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad

un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si

calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota

pari e comunque non superiore all'importo della

retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La

quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,

computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o

superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la

retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende

tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in

natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a

titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'

corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel

corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110,

nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la

quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere

computato nella retribuzione di cui al primo comma

l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore

avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del

rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con

esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,

su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con

l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in

misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di

dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione

di cui al comma precedente per frazioni di anno,

l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel

mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello

di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese

uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese

intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di

servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,

in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non

superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe

diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della

richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i

limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al

precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero

totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'

di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture

pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o

per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel

corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli

effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa

anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla

norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste

dai contratti collettivi o da patti individuali. I

contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di

priorita' per l'accoglimento delle richieste di

anticipazione.».

Comma 19:

Il Titolo XIII del primo libro del Codice civile reca:

«Degli alimenti».

- Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146,

2647, 2653, comma 1, numero 4), e 2659 del Codice civile:

«Art. 116 (Matrimonio dello straniero nella

Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio

nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato

civile una dichiarazione dell'autorita' competente del

proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a

cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un

documento attestante la regolarita' del soggiorno nel

territorio italiano.

Commi 2. e 3. (Omissis).».

«Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare). -

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto

dall'art. 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che,

allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare

rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di

annullamento o di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di

allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il

sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura

atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti

dagli articoli 143, terzo comma, e 147.».

«Art. 2647 (Costituzione del fondo patrimoniale e

separazione di beni). - Devono essere trascritti, se hanno

per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo

patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i

beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i

provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di

acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e)

ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi

titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del

bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono

essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che

successivamente entrano a far parte del patrimonio

familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i

coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo

patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita

d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla

trascrizione dell'acquisto a causa di morte.».

«Art. 2653 (Altre domande e atti soggetti a

trascrizione a diversi effetti). - Devono parimenti essere

trascritti:

1) - 2) - 3) (Omissis).

4) le domande di separazione degli immobili dotali e

quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente

per oggetto beni immobili.

La sentenza che pronunzia la separazione o lo

scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che,

anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno

validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni

dotali o a beni della comunione;

5) (Omissis).».

«Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la

trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al

conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia

del titolo, una nota in doppio originale, nella quale

devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e

il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime

patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto

risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da

certificato dell'ufficiale di stato civile; la

denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di

codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa'

previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro

quinto e delle associazioni non riconosciute, con

l'indicazione, per queste ultime e per le societa'

semplici, anche delle generalita' delle persone che le

rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii

devono essere indicati l'eventuale denominazione,

l'ubicazione e il codice fiscale;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data

del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha

ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita'

giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si

riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.

2826, nonche', nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma

4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a

quest'ultima disposizione.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del

diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne

deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale

menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si

trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la

condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale

e' scaduto.».

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad

una famiglia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17

maggio 1983, n. 133, S.O.

Comma 21:

- Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo I,

del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro

secondo del Codice civile:

«TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni

Capo III - Dell'indegnita'; Capo X - Dei legittimari

TITOLO II - Delle successioni legittime

TITOLO IV - Della divisione

Capo II - Della collazione; Capo V-bis. - Del patto di

famiglia.».

Comma 23:

- Si riporta il testo dell'art. 3, numero 1) e numero

2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970,

n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio):

«Art. 3 - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli

effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno

dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,

l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata

in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni

quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti

non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per

motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui

all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui

agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero

per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento

della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un

figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di

un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,

per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la

circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.

583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in

danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in

considerazione del comportamento successivo del convenuto,

la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la

convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente

articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia

stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la

convivenza coniugale e' ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di

mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del

numero 1) del presente articolo, quando il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita'

del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza

familiare;

b) (Omissis);

c) il procedimento penale promosso per i delitti

previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente

articolo si e' concluso con sentenza di non doversi

procedere per estinzione del reato, quando il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti

commessi sussistano gli elementi costitutivi e le

condizioni di punibilita' dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si e' concluso

con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che

dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico

scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto

all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio

o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) - g) (Omissis).».

Comma 25:

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, commi 1 e da

5 a 11, degli articoli 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter,

12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della citata legge 1°

dicembre 1970, n. 898:

«Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o

la cessazione degli effetti civili del matrimonio si

propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune

dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il

coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il

coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti

irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo

di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche

questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della

Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al

tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o

dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve

contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di

diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio

o di cessazione degli effetti civili dello stesso e'

fondata.

3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione

all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il

matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce

all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di

figli di entrambi i coniugi.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni

successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la

data di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve

avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il

termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed

il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare

memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un

curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o

legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono

allegate le ultime dichiarazioni dei redditi

rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del

tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e

con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si

presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si

presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare

un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la

notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i

coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di

conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa

redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente,

sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche',

disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli

anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di

discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i

provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni

nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice

istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione

dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,

se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente

e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere

revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica

l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro

cui la stessa deve essere notificata al convenuto non

comparso, e quella dell'udienza di comparizione e

trattazione devono intercorrere i termini di cui all'art.

163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente

assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in

cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il

contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3),

4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al

convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli

articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso

codice nonche' per la proposizione delle eccezioni

processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che

la costituzione oltre il suddetto termine implica le

decadenze di cui all'art. 167 del codice di procedura

civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'

essere proposte le eccezioni processuali e di merito non

rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,

commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del

codice di procedura civile. Si applica altresi' l'art. 184

del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la

determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza

non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione

degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza

e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il

giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il

tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo

della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale

obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura

economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente

esecutiva.

15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o

di cessazione degli effetti civili del matrimonio che

indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla

prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al

tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i

coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e

valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei

figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi

che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con

gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui

al comma 8.».

«Art. 5. - 1. Il Tribunale adito, in contraddittorio

delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui

all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina

all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne

trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione

della sentenza.

Commi da 2. a 4. (Omissis).

5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.

Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice

di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente

agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente

incapaci.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio, il

Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle

ragioni della decisione, del contributo personale ed

economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed

alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello

comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i

suddetti elementi anche in rapporto alla durata del

matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di

somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno

quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non

puo' procurarseli per ragioni oggettive.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di

adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento

agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale puo',

in caso di palese iniquita', escludere la previsione con

motivata decisione.

8. Su accordo delle parti la corresponsione puo'

avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa

dal Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna

successiva domanda di contenuto economico.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di

comparizione avanti al presidente del Tribunale la

dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione

relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e

comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone

indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore

di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia

tributaria.

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se

il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove

nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza

sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei

confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito

l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a

nuove nozze.».

«Art. 8. - 1. Il Tribunale che pronuncia lo

scioglimento o la cessazione degli effetti civili del

matrimonio puo' imporre all'obbligato di prestare idonea

garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli

possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli

articoli 5 e 6.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione

dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice

civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica

dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge

obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta

giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e'

stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a

corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge

obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme

dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il

provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione

diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle

somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi

degli articoli 5 e 6.

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei

confronti dei suddetti terzi sia stato gia' pignorato al

momento della notificazione, all'assegnazione e alla

ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la

corresponsione periodica dell'assegno, il creditore

procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione,

provvede il giudice dell'esecuzione.

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del

testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di

lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e'

stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare

direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione

periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la

meta' delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive

anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le

ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli

obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta

dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro

dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.

Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione

dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a

sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta'

per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli

articoli 5 e 6.».

«Art. 9. - 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi

dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio, il

Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti

relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico

ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione

delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di

quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi

da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un

coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di

reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata

pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a

nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi

dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il

rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico

sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i

requisiti per la pensione di reversibilita', una quota

della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'

attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del

rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata

la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di

cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu'

persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la

pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i

restanti le quote attribuite a chi sia successivamente

morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla

legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori

o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento

della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve

essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4

gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi

diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda

non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,

degli aventi diritto pretermessi, salva comunque

l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni

mendaci.».

«Art. 9-bis. - 1. A colui al quale e' stato

riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di

somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato

di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell'obbligato,

puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita'

tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entita'

del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita',

delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita'

degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno

non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art.

5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

2. Su accordo delle parti la corresponsione

dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto

all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove

nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga

lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente

attribuito.».

«Art. 10. - 1. La sentenza che pronuncia lo

scioglimento o la cessazione degli effetti civili del

matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere

trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del

tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale

dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu

trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di

cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili

del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente

previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno

efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno

dell'annotazione della sentenza.».

«Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia

stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione

degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non

passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno

ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennita' di

fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della

cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita'

viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento

dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il

rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio.».

«Art. 12-ter. - 1. In caso di genitori rispetto ai

quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione

di reversibilita' spettante ad essi per la morte di un

figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita

automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a

ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di

pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta

sentenza, per la pensione di reversibilita' spettante al

genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui

agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».

«Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti

di obbligazione di cui alla presente legge e' competente

anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita

l'obbligazione dedotta in giudizio.».

«Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di

cittadina italiana, la legge nazionale del quale non

disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti

civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui

alla presente legge.».

«Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae

all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma

degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le

pene previste dall'art. 570 del codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,

sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge dello Stato.».

- Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure

urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi

per la definizione dell'arretrato in materia di processo

civile):

«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o

piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione

personale, di cessazione degli effetti civili o di

scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni

di separazione o di divorzio). - 1. La convenzione di

negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo'

essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una

soluzione consensuale di separazione personale, di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, di

scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3,

primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre

1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle

condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni

incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero

economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a

seguito di convenzione di negoziazione assistita e'

trasmesso al procuratore della Repubblica presso il

tribunale competente il quale, quando non ravvisa

irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli

adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli

minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di

handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,

l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di

negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il

termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica

presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene

che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo

autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde

all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo

trasmette, entro cinque giorni, al presidente del

tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la

comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione

produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti

giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i

procedimenti di separazione personale, di cessazione degli

effetti civili del matrimonio, di scioglimento del

matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o

di divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati

hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate

della possibilita' di esperire la mediazione familiare e

che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza

per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno

dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a

trasmettere, entro il termine di dieci giorni,

all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il

matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata

dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di

cui all'art. 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3,

terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione

della sanzione di cui al periodo che precede e' competente

il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni

previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'art. 49, comma 1, dopo la lettera g) e'

inserita la seguente:

«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione

di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero

autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere

una soluzione consensuale di cessazione degli effetti

civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;

b) all'art. 63, comma 2, dopo la lettera h) e'

aggiunta la seguente:

«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione

di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi

tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione

consensuale di separazione personale, di cessazione degli

effetti civili del matrimonio, di scioglimento del

matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di

separazione o di divorzio»;

c) all'art. 69, comma 1, dopo la lettera d) e'

inserita la seguente:

«d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di

convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'

avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine

di raggiungere una soluzione consensuale di separazione

personale, di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»».

«Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta

di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di

divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile). - 1. I

coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale

ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.

396, del comune di residenza di uno di loro o del comune

presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio,

con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di

separazione personale ovvero, nei casi di cui all'art. 3,

primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre

1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni

di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si

applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni

incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero

economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna

delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di

un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi

ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o

ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse

concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica

delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo

non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto

immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di

cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei

provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui

al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, di

scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni

di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione

personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del

matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo

condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile,

quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a

comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla

ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli

adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione

equivale a mancata conferma dell'accordo.

4. All'art. 3, al secondo capoverso della lettera b)

del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970,

n. 898, dopo le parole "trasformato in consensuale" sono

aggiunte le seguenti: ", ovvero dalla data certificata

nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di

convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero

dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione

concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.".

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'art. 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'

aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli accordi di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

b) all'art. 63, comma 1, dopo la lettera g), e'

aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli accordi di

separazione personale, di scioglimento o di cessazione

degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale

dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di

separazione o di divorzio";

c) all'art. 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'

aggiunta la seguente lettera: "d-ter) degli accordi di

separazione personale, di scioglimento o di cessazione

degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale

dello stato civile".

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962,

n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il

seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da

parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di

separazione personale, ovvero di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,

ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo'

essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di

bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art.

4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a

decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Comma 32:

- Si riporta il testo dell'art. 86 del Codice civile,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 86 (Liberta' di stato). - Non puo' contrarre

matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio o da un'unione

civile tra persone dello stesso sesso precedente.».

Comma 33:

- Si riporta il testo dell'art. 124 del Codice civile,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 124 (Vincolo di precedente matrimonio). - Il

coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o

l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro

coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio,

tale questione deve essere preventivamente giudicata.».

Comma 37:

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 13, comma 1,

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento

anagrafico della popolazione residente):

«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti

anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone

legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',

adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed

aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da

una sola persona.».

«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). - 1. Le

dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di

cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i

seguenti fatti:

a) (Omissis);

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova

convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione

della famiglia o della convivenza;

(Omissis).».

Comma 42:

- Si riporta il testo dell'art. 337-sexies del Codice

civile:

«Art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e

prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della

casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto

dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice

tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i

genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il

diritto al godimento della casa familiare viene meno nel

caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare

stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o

contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di

assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e

opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'

obbligato a comunicare all'altro, entro il termine

perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di

residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga

al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a

carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di

reperire il soggetto.».

Comma 47:

- Si riporta il testo dell'art. 712 del Codice di

procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per

interdizione o inabilitazione si propone con ricorso

diretto al tribunale del luogo dove la persona nei

confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la

domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il

cognome e la residenza del coniuge o del convivente di

fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini

entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore

dell'interdicendo o dell'inabilitando.».

Comma 48:

- Si riporta il testo dell'art. 404 del Codice civile:

«Art. 404 (Amministrazione di sostegno). - La persona

che, per effetto di una infermita' ovvero di una

menomazione fisica o psichica, si trova nella

impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere

ai propri interessi, puo' essere assistita da un

amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare

del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.».

Comma 52:

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del citato

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.

223:

«Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1. Agli effetti

anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone

normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di

assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora

abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di

impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono

considerate membri della convivenza, purche' non

costituiscano famiglie a se stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi,

locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza

anagrafica.».

«Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche).- 1. L'iscrizione

nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, presso il comune di residenza dei

genitori o presso il comune di residenza della madre

qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi,

ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove e'

residente la persona o la convivenza cui il nato e' stato

affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza dall'estero

dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato

secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del

presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari

disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di

cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,

n. 1228, nonche' per mancanza di precedente iscrizione.

2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e

successivamente ricomparse devesi procedere a nuova

iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo

di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di

dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta

giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal

permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione

nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli

stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della

dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro

sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica

dello straniero, dandone comunicazione al questore.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma quinto, della

legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero

dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario

incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i

doveri dell'ufficiale di anagrafe.».

Comma 55:

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice

in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Comma 57:

- Si riporta il testo dell'art. 88 del Codice civile:

«Art. 88 (Delitto). - Non possono contrarre matrimonio

tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata

per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu

ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del

matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di

proscioglimento.».

Comma 64:

- La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema

italiano di diritto internazionale privato), e' pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.

Comma 65:

- Si riporta il testo degli articoli 433 e 438, comma

2, del Codice civile:

«Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di

prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i

discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti

prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con

precedenza dei germani sugli unilaterali.».

«Art. 438 (Misura degli alimenti). - 1. (Omissis).

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno

di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve

somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia

necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero'

riguardo alla sua posizione sociale.

3. (Omissis).».

Comma 66:

- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza

pubblica):

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione

di illeciti edilizi). - Commi da 1. a 4. (Omissis).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi

volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali

di politica economica", alla cui costituzione concorrono le

maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per

l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Comma 67:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 12, della

citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Commi

da 1. a 11. (Omissis).

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve

essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure

di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con

esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si

verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti

rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della

copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito

monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze

adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate

nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con

apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno

determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione

dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione

degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

Commi 13. e 14. (Omissis).».

- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 5, della

citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 21 (Bilancio di previsione). - Commi da 1. a 4.

(Omissis).

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si

ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

Commi da 6. a 18. (Omissis).».

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