Rifugiati

Il rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” [Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati].

 

La protezione internazionale dei rifugiati costituisce il nucleo principale del mandato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Tale mandato, come espresso negli statuti e nella Convenzione del 1951 sullo Status dei rifugiati, si è costantemente evoluto nel corso degli ultimi 50 anni.

Inizialmente, la protezione internazionale consisteva in una sorta di surrogato della protezione consolare e diplomatica, mentre oggi si è estesa notevolmente fino ad assicurare ai rifugiati il godimento dei loro diritti umani fondamentali e la sicurezza. Oltre alla Convenzione del 1951, la comunità internazionale si è dotata di altri strumenti, sia a carattere universale che regionale, volti a proteggere i rifugiati.

L’UNHCR collabora con i governi ospitanti per tutelare i diritti umani fondamentali dei rifugiati ed adotta tutte le misure necessarie al fine di fornire assistenza durante l’intero iter della protezione internazionale: dall’impedire che le persone siano rimpatriate in un Paese dove abbiano motivo di temere persecuzioni (refoulement), alla richiesta d’asilo, dall’ottenimento dello status di rifugiato, fino al raggiungimento di soluzioni durevoli (rimpatrio volontario, integrazione all’interno dei Paesi ospitanti o reinsediamento in un Paese terzo).

L’UNHCR è impegnato in molteplici attività, sia sul campo che in sede centrale, nel tentativo di:

  • Assicurare l’ottenimento dell’asilo e l’ammissione ai paesi d’asilo, intervenire, se necessario, per evitare il refoulement ed agevolare le procedure per determinare lo status di rifugiato;
  • Verificare le necessità e monitorare il trattamento dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
  • Garantire, in collaborazione con i governi, l’incolumità fisica dei rifugiati e delle altre persone di sua competenza;
  • Individuare i gruppi vulnerabili, come donne e bambini, assicurandone e privilegiandone l’assistenza;
  • Collaborare con alcuni governi per definire la registrazione e la documentazione, partecipando alle procedure nazionali per la determinazione dello status di rifugiato;
  • Favorire la diminuzione degli apolidi;
  • Perseguire attivamente la rivitalizzazione dei regimi di protezione e collaborare con le organizzazioni non governative (ONG) e con altre organizzazioni internazionali a tale scopo;
  • Promuovere la legislazione in favore dei rifugiati, incoraggiare l’adesione alla Convenzione e ai Protocolli, e favorire lo sviluppo delle istituzioni e della legislazione nazionale in materia;
  • Proteggere gli sfollati ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni richieste dalle linee guida dell’organizzazione;
  • Sviluppare costantemente la propria capacità di fornire protezione ai rifugiati;
  • Promuovere e realizzare soluzioni durevoli agevolando il rimpatrio volontario, l’integrazione nel Paese ospitante o il reinsediamento in un Paese terzo;
  • Occuparsi personalmente delle procedure relative al reinsediamento nei Paesi terzi.