N. III.-Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1992
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 7 June 1992 |
Reference | VAT-110 |
Cite as | N. III.-Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1992 [Holy See (Vatican City State)], 7 June 1992, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b52f10.html [accessed 21 September 2016] |
Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
CAPO I DELLA CITTADINANZA
1.Sono cittadini della Città del Vaticano:a)i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma;
b)color che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio of impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della città del Vacicano, e dal governatore, se si tratta di altra persona;
c)coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stailmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.
2. Sono del pari cittadini vaticani il coniuge, I figli, gli ascendenti ed I frratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purche sieno secolui conviventi ed autorizzati a rrisiedere nella Città del Vaticano, secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.
3. L'autorizzaziuone indieata nell'articolo precedente è data dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona.
4. L'autorizzazione per il coniuge e per I figli può essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di famiglia.
L'autorizzazione cessa di diritto:
a)per il coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato, oppure sia pronunciata la separazione coniugale;
b)per I figli col rraggiungimento dell'età di 25 anni, eccetto che siano inabili al lavoro e debbano essere a carico del cittadino vaticano;
c)per le figlie col lorro matrimonio.
Restano salvi I sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo l'articolo 1 lettera c e l'articolo 16, nonchè quelli del Governatore secondo l'articolo 17.5. L'autorizzazione indicata nell'articolo 3, quanto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, non può essere data, se I parenti suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di alimenti.
L'autorizzazione cessa di diritto per I fratelli col raggiungimento degli anni venticinque, eccetto che siano inabili al lavoro, e per le sorrelle, col loro matrimonio. Restano salve in ogni caso le facoltà indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.6. La cittadinanza vaticana si perde:
a)dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Città del Vaticano od in Roma;
b)da qualsiai cittadino coll'abbandono volontario della residenza indetta Citta;
c)dalle persone indicate nella lettera o dell'articolo 1 quando cessino dalla dignità, carica, ufficio od impiego, per il quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Città medesima;
d)da qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Città dipenda dalle autorizzazioni indicate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto dell'autorizzazione stessa a tenore degli articoli medesimi o con la revoca di essa.
Restano sempre salve, agli effetti della conservazione della residenza enella Città del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza, le facoltà contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 4.7. I'oichè la limitata estensione della Città del Vaticano non consente a tutti I discendenti e collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di risiedere nella Città stessa, il Sommo Pontefice, nell'intento di incoraggiare la formazione di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva, caso per caso, nel suo insindacabile apprezzamento sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che debbano abbandonarre la Città del Vaticano, anche colla concessione, a condizioni di favore, dell'uso di appartamenti di proprietà della Santa Sede nel territorio del Regno d'Italia.
8. La cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora temporanea altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città del Vaticano o, per I Cardinali, dell'abitazione in Roma, o di altre circostanze comprovanti l'abbandono della residenza.
9. Le autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni tempo con equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina non consiglino un provvedimento immediato.
10. Il Governatore tiene un rregistro dei cittadini vaticani, nel quale sono trascritti:
a)I nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 1 coll'indicazione el titolo, per il quale hanno l'anzidetta qualità;
b)le autorizzazioni prevedute nel presente capo;
c)le revoche delle medesime;
d)le dichiarazioni di volontario abbandono della stablie residenza;
e)gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.
11. I cittadini vaticani debbono munirsi di una carta di identità da rilasciarsi dal Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.
Coll'esibizione di detta carta essi possono uscire ed entrare nella Città del Vaticano senz'altra formalità. Sono dispensati dall'obbligo di munirsi della carta di identità I Cardinali che sieno cittadini vaticani col loro seguito, il governatore ed altre persone da stabilire nel regolamento.CAPO II DELL'ACCESSO E DEL SOGGIORNO NELLA CITTÀ DEL VATICANO
12.Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Città del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dell'identità personale, è rilasciato dai funzionari od agenti incaricati della custodia degli ingressi.Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti suindieati, il permesso può essere rifiutato.
Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano soltanto per le ore stabilite con prvvedimento del Governatore.
Il permesso deve essere consevato de esibito a qualsiasi richiesta.
13. Per l'ingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili può essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al.