Domande frequenti

FAQ sostenitori

Ci sono diverse modalità per effettuare una donazione regolare o una tantum, puoi scoprirle qui. Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattare il Servizio Sostenitori all’indirizzo email itarodon@unhcr.org.
Per richiedere materiale informativo, puoi contattare il Servizio Sostenitori all’indirizzo itarodon@unhcr.org o al numero verde 800 298 000.
Se hai almeno 25 anni e ti interessa lo sviluppo e il mantenimento della pace puoi diventare uno degli 8000 volontari delle Nazioni Unite. Scopri come! Ci sono anche molti altri modi per attivarsi a sostegno dei rifugiati: sensibilizzare le persone intorno a te, far conoscere loro le storie dei rifugiati, organizzare eventi di raccolta fondi, acquistare i regali solidali.
I dialogatori UNHCR svolgono attività di sensibilizzazione e raccolta fondi in molte città Italiane, in luoghi pubblici o in spazi privati offrendo la possibilità di aderire al Programma “Angelo dei Rifugiati”. Per svolgere quest’attività i dialogatori sono stati autorizzati dal Comune e non chiedono mai donazioni in contanti, ma sempre tramite RID bancario o carta di credito. Per scoprire di più sulle attività dei dialogatori visita la sezione dedicata.
Al momento non è ancora possibile destinare il 5xmille all’UNHCR.
Gli Angeli dei Rifugiati sono persone speciali che di fronte a tragedie come l’esilio e la fuga, si impegnano in modo concreto, con una donazione regolare, a proteggere e assistere chi ha perso tutto. Aderire al programma Angeli dei Rifugiati significa, quindi, effettuare una donazione regolare. Per maggiori informazioni consulta la pagina www.angelodeirifugiati.it.
La donazione regolare ci permette di pianificare al meglio le nostre risorse, in modo da essere sempre pronti a fronteggiare le emergenze senza lasciare indietro nessuno. Scopri di più su www.angelodeirifugiati.it.
Sia le persone fisiche sia le aziende possono godere di agevolazioni fiscali per le donazioni effettuate in favore di UNHCR. Per scoprire le specifiche modalità per detrarre o dedurre le tue donazioni, visita la pagina dedicata
Di ogni euro raccolto utilizziamo l’82% per gli aiuti umanitari, il 12% per il supporto ai programmi e il 6% per l’amministrazione. Se vuoi saperne di più clicca qui.
Per qualsiasi modifica o integrazione dei tuoi dati anagrafici o bancari puoi contattare il Servizio Sostenitori via mail all’indirizzo angeli@unhcr.org oppure chiamando il numero verde 800.298.000.

FAQ protezione

Il rifugiato è una persona che, “per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può, oppure, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese” [Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati].
In Africa, chi fugge da conflitti armati – e non subisce una persecuzione individuale – è considerato un rifugiato in base all’amplia definizione del termine contenuta nella Convenzione dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) del 1969. L’UNHCR auspica che tutti gli stati adottino questa stessa definizione liberale dello status di rifugiato.
I rifugiati sono costretti a fuggire dal paese d’origine per mettersi in salvo e necessitano di una particolare protezione. I migranti abbandonano il proprio stato volontariamente in cerca di migliori condizioni di vita.
Il rifugiato ha diritto ad un asilo sicuro. I rifugiati devono godere di diritti fondamentali (libertà personale, di pensiero, di movimento) e di diritti socioeconomici (assistenza sanitaria, diritto al lavoro, diritto allo studio) almeno nella misura accordata agli stranieri legalmente residenti sul territorio del paese d’asilo, e a volte in misura paritaria a quella dei cittadini. Nei paesi dove lo stato non è in grado di fornire assistenza, l’UNHCR provvede alle loro necessità. I rifugiati hanno il dovere di conformarsi e rispettare le leggi del paese d’asilo.
I rifugiati fuggono perché si sentono in pericolo e perché i loro diritti non vengono tutelati dal loro stato. L’UNHCR si occupa della protezione dei rifugiati e collabora, a tale scopo, con i governi di accoglienza. Sollecitare i governi ad agire in conformità con il diritto internazionale rientra nelle funzioni dell’UNHCR. Gli stati non possono respingere i rifugiati verso un territorio in cui sarebbero in pericolo (principio di non refoulement) e debbono adoperarsi per garantire loro il godimento dei diritti fondamentali ed un accettabile livello di sostentamento.
La protezione sussidiaria serve a dare uno status agli stranieri che, pur non rientrando nella definizione del termine ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale, necessitano comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, subirebbero un ‘danno grave’ a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o gravi violazioni dei diritti umani. La protezione sussidiaria è stata codificata a livello europeo ed è entrata nell’ordinamento italiano nel 2008.
Fino al 2008 in Italia, come in altri paesi dell’Unione Europea, non era prevista la concessione della protezione sussidiaria. Chi non rientrava nella definizione di ‘rifugiato’, ma sarebbe stato in pericolo in caso di rimpatrio, poteva beneficiare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. La funzione attuale della protezione umanitaria nell’ordinamento italiano assume un ruolo residuale, e prevede minori diritti della protezione sussidiaria e dello status di rifugiato.
La protezione temporanea è uno strumento straordinario al quale gli stati ricorrono per garantire una tutela immediata in caso di massicci afflussi di sfollati che rendono impraticabile l’esame individuale delle singole domande di protezione. La protezione temporanea può essere revocata quando è possibile il ritorno nel paese d’origine in condizioni sicure e stabili.
Gli sfollati sono costretti ad abbandonare le loro case per gli stessi motivi dei rifugiati ma non attraversano frontiere riconosciute internazionalmente. L’UNHCR non ha un mandato generale per fornire protezione e assistenza agli sfollati, tuttavia da alcuni anni si occupa di alcuni aspetti dell’assistenza ad alcune popolazioni di sfollati, nel quadro di una riorganizzazione delle competenze tra agenzie delle Nazioni Unite.
I renitenti alla leva o i disertori che, per forti convinzioni personali e temendo di essere perseguitati per motivi inerenti alla loro renitenza e diserzione, fuggono dal loro paese, possono aspirare allo status di rifugiato.
Colui che dal paese d’asilo porta avanti la lotta armata contro il paese di origine, non può essere considerato un rifugiato fin quando non deponga le armi. I rifugiati sono per definizione civili.
Una persona accusata o condannata con giusto processo per un grave reato comune non è normalmente considerata un rifugiato. Potrebbe, tuttavia, aspirare allo status di rifugiato colui che oltre all’accusa o alla condanna abbia anche un fondato timore di persecuzione per ragioni politiche, religiose, etniche o di appartenenza ad un gruppo sociale, a meno che il reato non venga considerato di tale gravità per cui chi lo ha commesso è ritenuto indegno di protezione.
Chi ha preso parte a crimini di guerra e a massicce violazioni dei diritti umani – crimini contro l’umanità, genocidio – è escluso dalla protezione e dall’assistenza concesse ai rifugiati.
Una donna che fugge dal suo paese a causa di una grave discriminazione o di un trattamento disumano per l’inosservanza di rigorosi codici sociali (rifiuto di accettare imposizioni sull’abbigliamento, desiderio di scegliere da sola il proprio coniuge), potrebbe, a seconda delle circostanze, aspirare allo status di rifugiato.
Le mutilazioni genitali rappresentano una forma di persecuzione; colei che ha il timore di subirle nel proprio paese o che si rifiuti di infliggerle alla propria figlia e fugge, potrebbe avere un valido motivo per aspirare allo status di rifugiato.